Art. 2.
(Legge di programmazione
per la difesa).

      1. Il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, predispone un piano relativo ai programmi di cui all'articolo 1 da realizzare o da avviare entro il sessennio successivo. Il relativo disegno di legge è presentato al Parlamento entro il 31 ottobre del secondo anno precedente il sessennio al quale si riferisce.
      2. La legge di programmazione per la difesa è approvata dal Parlamento entro il 30 luglio successivo.
      3. Entro il mese di maggio del terzo anno di validità della legge di programmazione di cui al comma 2 il Ministro della difesa presenta al Parlamento un disegno di legge di rimodulazione per il triennio successivo.
      4. La legge di rimodulazione di cui al comma 3 è approvata dal Parlamento entro il 30 settembre successivo.

 

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